Questa è una richiesta ufficiale di aiuto: di cosa stiamo parlando?
Aiutami a dipanare la nebbia che ho davanti agli occhi (il prosciutto, io, me lo so magnato!).
A questo punto, visto che si è creata della confusione, penso che bisognerebbe fare un piccolo riepilogo delle puntate precedenti!
Partiamo dalla cronistoria di ciò che è successo (per motivi di praticità eviterò tutti i passaggi di fronte al Giudice Amministrativo, ma mi limiterò a evidenziare quelli più significativi che, estremi alla mano, ognuno di Voi sarà in grado di consultare direttamente sul sito della Giustizia Amministrativa).
1) Il TAR del Lazio, con sentenza
6569 del 2009, annullava la Delibera Consiliare n.18 del 04/06/2008 con la quale il Consiglio Comunale apportava alcune modifiche al
Regolamento Consiliare.
2) Il TAR del Lazio, con sentenza
497 del 2011, annullava:
a) le Delibere Consiliari n. 1 e 9 del 14/06/2010, le Delibere Consiliari n. 10, 11 e 13 del 30/06/2010, le Delibere Consiliari n. 14 e 15 del 05/07/2010 e le Delibere Consiliari 16 e 17 del 09/07/2010 con le quali il Consiglio Comunale apportava alcune modifiche allo
Statuto del Comune;
b) le Delibere Consiliari 24 e 25 con le quali il Consiglio Comunale approvava il Bilancio Consuntivo 2009, il
Bilancio Preventivo 2010 e la Previsione Pluriennale 2010/2012.
Ora, cercando di evitare un linguaggio troppo tecnico, proverò a spiegare, dal punto di vista della Giustizia Amministrativa, la differenza tra atto nullo e atto annullabile (la cosa si rivelerà utile nel proseguio della trattazione).
La
legge 241/90 (quella della cosiddetta trasparenza amministrativa) ha introdotto nell'ordinamento italiano la codificazione delle tipologie di invalidità del provvedimento amministrativo (per invalidità si intende la difformità dell'atto dalla legge vigente) da cui deriva la sanzione dell'inefficacia dello stesso.
La sanzione di cui sopra può essere automatica (in caso di nullità) o sanzionata da un giudizio sollecitato da un ricorrente (in caso di annullabilità).
In base all'art. 21-septies della 241/90, un
provvedimento amministrativo è
nullo (quindi automaticamente inefficace)
solo se ricade nei seguenti 4 casi:
1) manchi degli elementi essenziali;
2) sia viziato da difetto assoluto di attribuzione;
3) sia stato adottato in violazione o elusione del giudicato;
4) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Qualora un atto nullo venga impugnato di fronte al Giudice esso si esprimerà con sentenza di accertamento dichiarativo della nullità dell'atto o con una pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse ad impugnare un atto nullo.
Poiché nel diritto amministrativo l'esigenza prioritaria consiste nell'assicurare la stabilità del provvedimento, ne discende che il
provvedimento stesso possa essere
impugnato solo entro tempi determinati e certi (immaginate cosa potrebbe succedere se un provvedimento potesse essere impugnato in qualsiasi momento: la paralisi amministrativa). Pertanto,
decorsi tali termini, il provvedimento amministrativo, giusto o sbagliato che sia perviene ad una condizione di stabilità ed intangibilità giurisdizionale (salvo il diritto all'autotutela esercitabile dall'Amministrazione).
Per quanto sopra, l'atto nullo risulta inefficace di diritto, mentre quello annullabile è provvisoriamente efficace, salvo perdere la propria efficacia in caso di annullamento. Risulta quindi evidente come gli atti derivanti da un atto annullato (non nullo) siano efficaci finché non vengano a loro volta annullati dal Giudice Amministrativo.
Tornando a noi,
in ambedue le sentenze il Giudice Amministrativo si è espresso sancendo l'annullamento degli atti e non la loro nullità.
No, non mi sbaglio: il ricorso al TAR è stato fatto contro la modifica del regolamento comunale: una volta dichiarato illegittima quella modifica sono diventati illegittimi tutti gli atti che grazie a quella modifica sono stati approvati, tra cui il bilancio. E' stata una conseguenza.
Quindi, quando Ciocchetto afferma che una volta dichiarata illegittima la modifica del Regolamento Comunale (primo ricorso) tutti gli atti approvati grazie a quella modifica decadono, sostiene un
falso: non si trattava di un atto nullo, ma annullabile (come certificato dal Giudice competente), pertanto i provvedimenti che ne discendevano andavano impugnati uno per uno.
In occasione del secondo ricorso, i ricorrenti, facendo tesoro della lezione appresa, oltre ad impugnare le modifiche allo Statuto (Documento diverso dal Regolamento), hanno impugnato i bilanci (mossa chiaramente politica:
la mancata approvazione dei bilanci nei tempi stabiliti dalla legge comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale art. 141 D. Lgs. 267/2000). L'annullamento dei bilanci (per vizio di forma e non di sostanza), non ha però avuto gli effetti desiderati.
L'ultimo consiglio comunale dell'amministrazione Saraconi, quello in cui si sono dimessi tutti, praticamente, aveva come ordine del giorno la revoca delle delibere del Consiglio comunale del 26 novembre 2010, a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato sull'illegittimità delle modifiche del regolamento comunale. Solo che quel consiglio comunale non aveva i requisiti per essere valido perché mancava sia il sindaco che il segretario comunale, per cui di fatto non si è tenuto.
E qui veniamo all'ultimo "Consiglio Comunale" dell'Amministrazione Saraconi (mai celebrato). Purtroppo i vari interventi e gli attacchi subiti mi hanno portato a divagare dall'argomento del thread e ad abbandonare un filo logico comprensibile...
Esso era stato convocato su richiesta dei Consiglieri d'Opposizione ed aveva all'ordine del giorno l'
approvazione di quegli stessi bilanci da loro impugnati di fronte al TAR (approvati dall'attuale Amministrazione nella seduta consiliare del 27/07/2011)) e la
revoca della Delibera n. 48 della seduta consiliare del 26/11/2010 avente in oggetto l'adozione del PRG (non più impugnabile perché decorsi i termini e pertanto divenuta efficace).
Il Consiglio venne rimandato e non fu più celebrato a causa delle dimissioni di 7 Consiglieri (altra mossa politica dettata dalla volontà incrollabile di disfarsi della Saraconi: muoia Sansone con tutti i Filistei).
Con l'insediamento del
Commissario Prefettizio, il bilancio ha subito ben due verifiche, la prima da parte del sopracitato funzionario che ha preso atto della sua correttezza e rispondenza contabile, la seconda da parte della
Guardia di Finanza (inviata dalla Procura della Repubblica per conto della Corte dei Conti per accertare responsabilità amministrative e pecuniarie degli Amministratori uscenti) che ne ha definitivamente sancito la correttezza non rilevando, inoltre, alcun tipo di responsabilità amministrativa o pecuniaria in capo all'Amministrazione Saraconi.
Una volta insediatasi, la nuova Amministrazione non ha potuto far altro che:
a)
sancire la bontà del Bilancio (impugnato da molti dei suoi componenti, tra cui il Sindaco) approvandolo in Consiglio Comunale all'unanimità;
b)
revocare la Delibera di adozione del PRG in quanto documento pienamente efficace e non più impugnabile (
scelta politica da spiegare a tutti quei cittadini che avevano maturato, ormai, delle legittime aspettative).
Qualora la tesi di Ciocchetto fosse stata valida, il PRG sarebbe decaduto da solo, senza bisogno di alcuna revoca, e non sarebbe stato necessario riapprovare i bilanci...
Con questo, spero di aver fatto chiarezza sulle vicissitudini giudiziarie degli ultimi anni.