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Autore Topic: E' giusto rimborsare i costi sostenuti da un dipendente per la patente?  (Letto 10963 volte)
luigi
Guitto
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« il: Giugno 10, 2014, 09:56:14 »

Deliberazione n. 37/2013/PAR
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
l Sindaco del Comune di San Costanzo (prov. di Pesaro e Urbino) ha formulato una richiesta di parere sugli oneri per il conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC) per autotrasporto. Con la predetta richiesta, l’Amministrazione richiedente ha riferito e precisato: - che il decreto legislativo 286/2005 ha prescritto (art. 13-23) per i conducenti che effettuano professionalmente il trasporto di persone e cose l’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente, che è subordinato alla frequenza di un corso e al superamento di esame; - che la frequenza del corso e il rilascio della patente potrebbero essere assimilati ad attività di formazione periodica, con oneri a carico dell’ente, posto che l’abilitazione da conseguire è funzionale per i dipendenti che svolgono stabilmente la guida di mezzi scuolabus; - che, anche nell’ipotesi si accolga l’orientamento restrittivo adottato da Corte dei conti (Veneto parere 133/2009), potrebbe essere introdotta una distinzione tra il caso di patente specifica come requisito di accesso e il caso di patente specifica richiesta a personale già in servizio con altra mansione; - che inoltre incombono sull’Amministrazione, quale datore di lavoro, obblighi nei confronti del personale dipendente, sia per la formazione che per la sicurezza dei luoghi di lavoro; tali obblighi, pur se non specificatamente dettagliati nel contenuto, comporterebbero l’approntamento di tutti gli strumenti per il corretto e sicuro svolgimento dei compiti assegnati; - che infine, nell’ipotesi di personale che consegua l’abilitazione professionale dopo aver esercitato mansioni diverse, l’Amministrazione trarrebbe un vantaggio grazie a qualificazioni ottenute senza alcun esborso, con il rischio che il dipendente possa rifiutare di essere adibito a tali mansioni. Conclusivamente l’Amministrazione chiede se gli oneri per il conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC) per autotrasporto debbano essere sostenuti dall’ente o dai dipendenti interessati. Sulla specifica materia, come già ricordato dall’Amministrazione, risulta già un orientamento della Corte dei conti, espresso mediante il parere n. 133/2009 dalla Sezione controllo Veneto. L’orientamento espresso nel predetto parere ha posto in evidenza che, sotto il profilo normativo, il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento dell'attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale lo scuolabus, costituisce requisito che si caratterizza per la sua natura strettamente personale ed in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell' attività di cui trattasi. Lo stesso requisito, peraltro, sussisteva in altra forma anche precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 286/2005 ed era attestato dal possesso del "certificato di abilitazione professionale", come risulta dalla dall’art. 18, comma 2, del medesimo d.lgs. Il Collegio esprime pertanto l’avviso che gli oneri per il conseguimento e per il mantenimento del Certificato di Qualificazione (CQC) debbano far carico al personale interessato.



Deliberazione n. 225/2013/PAR
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’EMILIA-ROMAGNA
...
La Sezione è chiamata ad esprimere il proprio parere circa la possibilità di far rientrare nell’ambito della spesa di personale dell’ente locale l’onere derivante dal rinnovo della carta di qualificazione del conducente (CQC) per il cui conseguimento è richiesta la frequenza obbligatoria ad un corso di formazione di almeno 35 ore.
Come già ricordato nelle premesse in fatto, sulla questione è già intervenuta la Sezione di controllo Veneto, con deliberazione n. 133/2009/PAR nella quale è stato precisato che l’onere per il conseguimento ed il mantenimento della carta di qualificazione del conducente deve far carico al personale interessato sulla base delle
seguenti argomentazioni.

In primo luogo perché “il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento di un’attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale è la scuolabus, costituisce requisito che si caratterizza per la sua natura strettamente personale ed in mancanza del quale non è consentito
l’esercizio dell’attività di cui trattasi”.


In secondo luogo perché “mancando una espressa previsione normativa”, deve “ricadere sui soggetti interessati allo svolgimento di una particolare attività l’onere conseguente l’acquisizione, prima, ed il mantenimento nel tempo, poi, dello speciale documento, sia nel caso di tratti di assunzione ex novo, oppure di nuovo affidamento di mansione, o infine, di conferma di attività precedentemente svolta”.

Infine, perche’ “esiste un divieto di porre a carico dei degli enti pubblici oneri non previsti e che possano incidere sulla situazione finanziaria degli enti stessi.

Tra questi limiti, in particolare, vengono in rilievo quelli sanciti dal d.lgs. 165/2001 riguardanti il contenimento dello spesa complessiva del personale entro i vincoli di finanza pubblica (art. 1, comma 1, lett. b) e quello che rimanda ai contratti collettivi o individuali nell’attribuzione di trattamenti economici (art. 2, comma 3), nonché le disposizioni delle varie leggi finanziarie quale ad esempio quelle recate dai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 296/2006”.

Più di recente, tale orientamento è stato condiviso e confermato dalla Sezione regionale di controllo per le Marche che, con deliberazione n. 37/2013/PAR, ha ribadito che “gli oneri per il conseguimento e per il mantenimento del Certificato di Qualificazione (CQC) debbano far carico al personale”.

...
Tutto ciò premesso, ritiene la Sezione che l’orientamento già espresso nelle citate deliberazioni –dal quale questo Collegio non ha motivo per discostarsi, condividendone le argomentazioni poste a suo fondamento- possa essere validamente mantenuto con la conseguenza che gli oneri per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente non possono gravare sul bilancio dell’ente locale, ma devono essere sostenuti dal personale dipendente.


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