Il Decreto Sviluppo all'articolo 5 comma 3 (Decreto-legge 13 maggio 2011 , n. 70 - legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011 ) prevede un particolare regime di trasferimento della cubatura o volumetria.
Testualmente si legge nella norma:
3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643,del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:
"2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale".
Facciamo un esempio: A e B sono proprietari di due terreni (anche non confinanti) con cubatura realizzabile rispettabilmente di 500 mc edi 1.000 mc.
Con la nuova norma si potrà trasferire la cubatura da A a B realizzando nel terreno di quest'ultimo una volumetria di 1.500 mc.
In ogni caso non è possibile realizzare un fabbricato in contrasto con quanto indicato dal PRG per quanto riguarda le altezze, le distanze dai confini, dai fabbricati, destinazioni d'uso ecc. (tranne per i casi in cui è prevista specifica richiesta di deroga).
Tale trasferimento può avvenire anche su fondi non confinanti.
Chiunque comprerà il lotto dal quale la volumetria è stata "prelevata" sarà quindi reso avvertito, dalla lettura dei registri immobiliari, che si tratta di un fondo a capacità edificatoria nulla o ridotta.
Con questa norma si attua una sorta di "perequazione", un sistema di trasferimento della cubatura vigente in alcuni comuni italiani come Milano e Roma.
Quindi ogni superficie comunale può essere definita da un indice volumetrico standard.
Resta da capire come verranno tassate tale aree in particolari per quanto riguarda l'ICI e i trasferimenti.
La norma, secondo me, merita di un periodo di "rodaggio" poichè appare nebulosa e con numerose lacune.