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Bruciatura dei residui vegetali By: luigi

Dal sito della Provincia di Viterbo

La Giunta provinciale ha approvato una delibera che fornisce ai Comuni indirizzi e linee guida in ordine al problema dello smaltimento degli scarti vegetali derivanti dalla potatura delle piante dopo che, una legge nazionale, vieta di bruciarli come rifiuto.

Ingenti quantità di residui agricoli rischiano dunque di restare al suolo provocando disagi agli agricoltori e penalizzando le colture. Inoltre, in caso di forti piogge, il trascinamento degli stessi nei corsi d’acqua e negli scoli, potrebbe compromettere la capacità di deflusso delle acque con conseguenti ricadute sull’assetto idrogeologico del territorio.

Per ovviare a tutte queste problematiche, considerata anche l’assenza di impianti a biomasse nella zona, la Giunta provinciale, su proposta degli assessori all’Ambiente e all’Agricoltura Paolo Equitani e Roberto Staccini, ha approvato una delibera contenente indirizzi e linee guida ai sindaci, nel caso in cui decidano di emettere ordinanze in deroga, in attesa che la Regione o il Governo delineino la cornice normativa entro cui agire.

“Con questo provvedimento approvato dalla Giunta – hanno spiegato Equitani e Staccini – veniamo incontro alle esigenze del mondo agricolo, in un momento in cui sono troppe le difficoltà che gli operatori del settore sono costretti ad affrontare.

Considerando l’assenza sul territorio di impianti a biomasse in cui conferire gli scarti delle potature, è impensabile che gli agricoltori lascino ammucchiati i rifiuti sul terreno.

I sindaci giustamente sono chiamati a far applicare e rispettare le disposizioni di legge, ma nel momento in cui si trovano ad emettere le ordinanze di divieto, non sanno dare risposte agli agricoltori che chiedono come risolvere il problema. Attraverso questa delibera – concludono – potranno avere degli indirizzi da seguire”.

Le linee guida fornite dalla Provincia ai sindaci che decideranno di agire in deroga stabiliscono che:

a) La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione; durante tutte le fasi dell’attività, e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza  da parte del produttore e conduttore del fondo o di persona di fiducia, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

b) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l’intera zona tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte del fuoco;

c) la combustione deve avvenire ad almeno cento metri di distanza da edifici di terzi; possono essere destinati alla combustione all’aperto cinque metri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono prodotti;

d) le operazioni devono svolgersi in assenza di vento e in giornate preferibilmente umide;

e) il fuoco deve estinguersi entro le ore 11 del mattino, mentre nelle ore pomeridiane non può essere acceso prima delle ore 17;

f) il terreno deve essere circoscritto ed isolato con mezzi idonei ad evitare la propagazione del fuoco, in particolare deve essere realizzata una fascia di larghezza non inferiore a cinque metri priva di vegetazione; nelle fasce adiacenti autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di cento metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana durante i periodi considerati a rischio incendi;

g) nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, dovrà essere realizzata una fascia di larghezza non inferiore a cinque metri priva di vegetazione;

h) è vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati; è consentito l’accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per le stesse finalità.


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