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sanatorie edilizie? By: Lucullo II

Ho sentito distrattamente una pubblicità che diceva che entro il 31 dic. si può  sanare, ma non ho capito bene che. Sapete se c'è nell'aria qualche provvedimento che consente di accatastare parti di immobile tirate su - diciamo - per sbaglio? Riferimento normativo?
Re: sanatorie edilizie? By: luigi

C'è un po' di confusione in giro infatti......

1) la "sanatoria" riguarda l'obbligo dell'accatastamento dei fabbricati presso l'agenzia del territorio dei fabbricati realizzati, non presenti nelle mappe catastali e oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia. (non riguarda quindi in nessun modo una sanatoria edilizia o condono edilizio).
Fino al 31/12/2010 infatti è possibile accatastare tali fabbricati senza ricevere alcuna sanzione.
Dopo tale data i fabbricati saranno oggetto di eventuale accatastamento "coatto" da parte della Agenzia del Territorio con relativa sanzione.
Le particelle oggetto di accertamento possono essere reperiti presso il sito dell'agenzia del territorio, presso il comune o presso il catasto.

2) Se una persona accatasta un fabbricato presente in elenco  si mette in regola con il catasto. Questo non ha nulla a che vedere con l'aspetto urbanistico.
Contemporaneamente gli atti vengono trasferiti al Comune che ne deve accertare la regolarità urbanistica.

Il proprietario che ha commesso l'illecito edilizio di fatto si autodenuncia in quanto non potrà dimostrare la regolarità dello stesso.

Ma come si fa a dimostrare la regolarità urbanistica di un fabbricato?

a) Il proprietario deve possedere o reperire presso il comune il Permesso di Costruire ( oppure la vecchia Concessione Edilizia, o la Licenza Edilizia oppure deve dimostrare che il fabbricato sia stato costruito prima dell'entrata in vigore della legge ponte 765/1967 ovvero il 1° settembre 1967)
b)  che il titolo abilitativo rilasciato sia conforme allo stato attuale ( a meno che non siano effettuati interventi soggetti Denuncia di Inizio Attività o altro permesso per edilizia cosi detta minore che in ogni caso occorre dimostrare con gli atti relativi).


Ricordo infine che qualunque atto di vendita o donazione che riguardi fabbricati ai sensi della Legge 47/85 (ora confluita nel TU edilizia - DPR 380/01) deve riportare gli estremi del titolo abilitativo edilizio.
(Corollario: se hai comprato un terreno dopo il 1985 in cui non sono riportati tali notizie e poi rivendi lo stesso terreno su cui hai fatto un abuso l'atto non può essere stipulato o nel caso il notaio proceda comunque all'atto questo è nulla agli effetti di legge).

Di recente introduzione è anche l'obbligo di conformità, negli atti di trasferimento tra vivi (compravendita, donazione ecc.) della planimetria presentata al catasto allo stato di fatto del fabbricato pena la nullità dello stesso (tranne in casi in cui le variazioni non comportino variazioni di classamento catastale: numero di vani, rendita, classe ecc.)

Data la delicatezza della materia consiglierei alle persone di informarsi da professionisti (Geometri, Architetti, Ingegneri ecc) oppure direttamente presso il Comune.


Re: sanatorie edilizie? By: Lucullo II

C'è un po' di confusione in giro infatti......

1) la "sanatoria" riguarda l'obbligo dell'accatastamento dei fabbricati presso l'agenzia del territorio dei fabbricati realizzati, non presenti nelle mappe catastali e oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia. (non riguarda quindi in nessun modo una sanatoria edilizia o condono edilizio).
Fino al 31/12/2010 infatti è possibile accatastare tali fabbricati senza ricevere alcuna sanzione.
Dopo tale data i fabbricati saranno oggetto di eventuale accatastamento "coatto" da parte della Agenzia del Territorio con relativa sanzione.
Le particelle oggetto di accertamento possono essere reperiti presso il sito dell'agenzia del territorio, presso il comune o presso il catasto.


come non detto
Re: sanatorie edilizie? By: luigi

Invece hai fatto bene a ricordarlo. Sento in giro molte persone che credono che dopo aver fatto l'accatastamento di fabbricati abusivi questi diventano regolari... ma di fatto non è cosi...

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