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Cosa è successo?? By: skyer

A Valentano la maggioranza di centrodestra si spacca sull'approvazione del piano regolatore. Franco Ceccarelli e Armando Battisti, in rotta di collisione con il sindaco Raffaela Saraconi, hanno votato insieme a quattro consiglieri di opposizione contro il nuovo strumento urbanistico. Ma il primo cittadino al momento della verifica, ha disconosciuto i voti di quattro consiglieri, per un presunto conflitto di interessi.
In pratica si è ribaltata la votazione che si è conclusa con cinque favorevoli e due contrari e l'approvazione del punto all'ordine del giorno. Ma gli esclusi non si sono arresi; hanno scritto al prefetto per chiedere l'annullamento della seduta. «Sebbene la votazione è terminata con cinque voti favorevoli - hanno scritto - e sei contrari, il sindaco in qualità di presidente del consiglio comunale non ha riconosciuto validi i voti di Armando Battisti, Franco Ceccarelli, Nazareno Conti e Raffaele Saraconi i quali, secondo il suo parere dovevano astenersi».
Il primo cittadino di Valentano è sicuro di se e non intende indietreggiare di un passo. «Tutti e quattro erano in conflitto di interesse - ha precisato - con quanto si è votato. Pertanto ho applicato ciò che prescrive la legge in questi casi: sono pronta ad andare davanti a chiunque per sostenere questa tesi».
Ma la storia è destinata a far parlare di se ancora. «Quello del sindaco - hanno sottolineato al Prefetto i cinque consiglieri comunali - è un atteggiamento che calpesta i diritti di espressione e di libera determinazione, riconosciuti dalla leggi, e pone in serie pericolo il legittimo funzionamento del massimo organo istituzionale, facendo venir meno l'osservanza e l'applicazione delle più elementari norme di democrazia. Non escludiamo ricorsi anche in altre sedi».


Fonte: il Messaggero del 16 luglio 2008

Qualcuno conosce qualche informazione in piu'?
Re: Cosa è successo?? By: aleman87

Io so qualcosina in più..per LEGGE quando si vota per il piano regolatore i diretti interessati o che abbiano parentela fino al quarto grado interessata ai terreni che andranno nel piano regolatore e quindi edificabili DEVONO astenersi. Per questo sono d'accordo con il sindaco. In più con questo giochetto di fare denuncia al prefetto quei 4scienziati hanno speso un bel po di soldi..E indovina alla fine chi li paga quei soldi?? Sempre e solo i poveri cittadini!!!!Bell'opposizione che abbiamo!
Re: Cosa è successo?? By: ciocchetto

Io so qualcosina in più..per LEGGE quando si vota per il piano regolatore i diretti interessati o che abbiano parentela fino al quarto grado interessata ai terreni che andranno nel piano regolatore e quindi edificabili DEVONO astenersi.

Quali sono gli estremi di questa legge?
Re: Cosa è successo?? By: Adriano

Qui c'è qualcosa:

www.comune.reano.to.it/docurbanistica/delibera_prgc_definitivo.doc

ma estrapolando il pezzo importante, mi pare di capire che non sia in tutti i casi...
il caso di Valentano bisogna vedere com'è...

poi c'è questo:

http://www.documentazione.ancitel.it/newsletter/newsletter.cfm?data=11/06/2007

e cioè:

Per i consiglieri comunali l’obbligo di allontanamento dalla seduta sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in linea di mera ipotesi, un conflitto di interesse – Tar per la Toscana 830/07
Nella causa in rassegna è in discussione l’interpretazione dell’art. 37 dello Statuto di un comune toscano che, secondo i ricorrenti sarebbe in contrasto con l’art. 78 del T.U. degli enti locali. Tale norma statutaria si limiterebbe a prescrivere l’obbligo di allontanamento dei consiglieri comunali in situazione di potenziale conflitto d’interesse con la delibera in discussione, omettendo di sanzionare l’illegittimità dell’atto approvato dal Consiglio comunale in violazione di detta norma di comportamento. Inoltre l’art. 37 dello Statuto comunale si porrebbe in contrasto (o comunque andrebbe letto in conformità) con l’art. 78 del d.lgs. 267/2000 che stabilisce per il consigliere comunale il mero obbligo di astenersi dalla votazione, senza prevedere alcuna conseguenza in caso di mancato allontanamento dall’aula, come in effetti è avvenuto nella circostanza. Il Tribunale amministrativo gigliato (considerando il ricorso infondato) ha avviato la disamina della questione riportando il testo della norma contenuta nell'art. 19, comma 2, l. 3 agosto 1999 n. 265, successivamente trasfusa nell'art. 78 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che dispone che “Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. I giudici toscani osservano al riguardo che la disposizione recata dall’art. 37 dello Statuto del Comune in causa, il quale stabilisce che “nelle riunioni degli Organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio, i membri hanno l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze quando si deliberi di questioni delle quali essi o i loro parenti ed affini fino al 4° grado od il coniuge abbiano interesse proprio”, non appare in contrasto con quanto disposto in tema dal T.U. degli enti locali, atteggiandosi, piuttosto, come una esplicitazione del dovere di astensione dalla discussione, oltre che dalla votazione stabilito dal T.U.. E’ evidente, infatti che, secondo gli stessi giudici, quando sussiste un possibile conflitto tra l’interesse personale del titolare di un pubblico ufficio e quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, indipendentemente dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza, la semplice partecipazione alla seduta e alla discussione in posizione di non assoluta imparzialità può, in astratto, contribuire ad influenzare il voto degli altri componenti del consesso. Tale obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in linea di mera ipotesi, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a.. Né può ragionevolmente sostenersi che con la formulazione dell’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il Legislatore abbia inteso modificare, in senso meno restrittivo, l’obbligo già stabilito dall’art. 279 del R.D. n. 383/1934 il quale, dopo aver previsto, al 1° comma, che “gli amministratori dei comuni delle province…devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono…come pure quando si tratta d’interesse proprio, o d’interesse…dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge”, stabiliva, al comma 2°, che “il divieto di cui sopra importa anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari”. E ciò in quanto la ratio alla base della scelta legislativa che impone l'obbligo di astensione per le deliberazioni in ordine a questioni per le quali potrebbe esservi interesse non è la sfiducia sulle capacità del singolo consigliere di saper decidere anche contro il proprio personale interesse, ma piuttosto la convinzione che il soggetto, al quale è affidata la cura di un interesse pubblico, deve essere posto in condizione di operare senza condizionamenti di sorta, realizzabili evidentemente anche attraverso la mera presenza dell’interessato nell’aula del Consiglio. Quanto poi alla tesi secondo la quale nessun effetto viziante si realizzerebbe in caso di violazione dell’obbligo suddetto, i giudici fiorentini replicano che non vi è chi non veda la sua mancanza di fondamento, prima che per una ragione di logica giuridica (assurdo essendo prevedere un divieto senza sanzionarne la sua violazione), perché ciò comporterebbe una palese violazione del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione. Giova, inoltre rammentare, in conclusione, che il comma 4 dell’art. 78 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che “nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico”.
Re: Cosa è successo?? By: Adriano

il pezzo da estrapolare dal primo collegamento è questo:

"VISTO l’art. 78, comma 2: – Doveri e condizione giuridica - del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che prevede:
al comma 2:
“Gli amministratori locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.”;
Re: Cosa è successo?? By: ciocchetto

Anche io ricordavo che la legge prescriveva l'obbligo ad astenersi dal voto nel caso di conflitto di interesse; ma bisognerà valutare come dev'essere interpretato un voto contrario nei confronti del conflitto di interesse...
Re: Cosa è successo?? By: Luigi

Da dire che il messaggero ha un po' cambiato la verità...

I consiglieri di cui è stato accertato il conflitto di interesse poichè avevano  ricadevano nell'enunciato dell'art 78 del TUEL oltre ai già citati Battisti, Saraconi, Ceccarelli, Conti, in presunto contrasto con la maggioranza ci sono anche Lombardi e Massieri (della maggioranza)

Esistono numerose sentenze del CdS che ribadiscono in modo chiaro che i consiglieri con conflitti di interessi non possono prendere parte nè alla votazione nè alla discussione.
Le elenco qualcuna
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 7050 del 4 novembre 2003
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 2826 del 26 maggio 2003
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 1191 del 4 marzo 2003
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 4622 del 3 settembre 2001
Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 6586 del 12 dicembre 2000

Di cui riporto il riassunto delle massime

L'obbligo di astensione degli amministratori comunali in sede di adozione di atti di pianificazione urbanistica sorge per il solo fatto che, considerando l'atto stesso l’area a cui l’amministratore è interessato, si determini il conflitto di interessi, a nulla rilevando il fine di realizzare l’interesse privato e/o il concreto pregiudizio dell’ente.
Tale obbligo costituisce regola generale, che non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre quindi in ogni caso di correlazione diretta ed immediata fra la posizione dell’amministratore e l’oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand’anche la scelta fosse la più utile e opportuna per l'interesse pubblico.

L'obbligo di astensione, in quanto regola generale ed inderogabile di ordine pubblico, non vale solo per gli amministratori comunali ma in ogni caso di diretto e specifico collegamento tra la deliberazione e un interesse di chi vota o dei suoi congiunti


Mi sembra chi si sia applicata solamente la legge.




Re: Cosa è successo?? By: ciocchetto

I consiglieri di cui è stato accertato il conflitto di interesse poichè avevano  ricadevano nell'enunciato dell'art 78 del TUEL oltre ai già citati Battisti, Saraconi, Ceccarelli, Conti, in presunto contrasto con la maggioranza ci sono anche Lombardi e Massieri (della maggioranza)

Mi sembra che nella votazione di qualche tempo fa i consiglieri con conflitto di interesse fossero molti di meno, in particolare non lo erano i due della maggioranza che hanno votato contro.
Suppongo quindi che ci siano state modifiche al piano regolatore...  (oltre che il regolamento comunale che ha tolto di mezzo l'ostacolo per cui era neccessaria una maggioranza qualificata)
Re: Cosa è successo?? By: gieffe



Esistono numerose sentenze del CdS che ribadiscono in modo chiaro che ...


che il presidente del consiglio dei ministri, in perenne conflitto con sé stesso, può fare come se niente fosse 
Re: Cosa è successo?? By: Piotr

che il presidente del consiglio dei ministri, in perenne conflitto con sé stesso, può fare come se niente fosse 

Io invece mi domando perchè continui ad inquinare i topic con frasi di una riga che non c'entra nulla.

mah...

 

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