Bisogna evidenziare tra l'altro che l'Amministrazione con la sua risposta:
"I Piani citati sono strumenti di dettaglio e approfondimento del processo pianificatorio, quindi successivi e non propedeutici alla stesura del PUCG. Per questo motivo saranno determinati da scelte amministrative/politiche non obbligatorie per la determinazione del PUCG. Si respinge l’Osservazione in quanto non di competenza; [/b]
Sostanzialmente va contro quanto invece indicato dalla normativa.
Il comma 6 dell’articolo 3 a legge n. 100 del 12 luglio 2012 enuncia:
“I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis (strumenti urbanistici)“.
Quindi quanto sostenuto dall'Amministrazione è una elusione delle legge!!!