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Autore Topic: Decreto Terra dei Fuochi e combustione illecita di rifiuti  (Letto 2975 volte)
luigi
Guitto
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« il: Febbraio 12, 2014, 11:26:32 »

Con legge n. 6, del 6 febbraio 2014 è stato convertito il Decreto legge n. 136/2013, sulla “Terra dei fuochi”.
Si è introdotto il reato di combustione illecita dei rifiuti (articolo 256 bis dlgs 152/2006, c.d. testo unico ambientale):

  • Reclusione da 2 a 5 anni per chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato in aree non autorizzate, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
  • Reclusione da 3 a 6 anni se viene appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi;
  • Stesse pene per chi abbandona o deposita rifiuti in funzione del successivo abbruciamento;
  • Aumento di un terzo della pena se i delitti sono commessi nell’ambito di attività di impresa o attività organizzata;
  • Pena aumentata se la combustione illecita di rifiuti avviene in territori che al momento della condotta e nei 5 anni precedenti siano o siano stati interessati da dichiarazioni  di stato di emergenza rifiuti;
  • Confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione del reato, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato che provi la buona fede e l’utilizzo a sua insaputa del bene;
  • Confisca dell’area su cui e commesso il reato a seguito di sentenza di condanna se di proprietà dell’autore o del compartecipe del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
Fate Attenzione! La disposizione riguarda tutte le tipologie di rifiuto, compresi quelli urbani, propri o altrui
Rimangono inalterate le disposizione sugli abbandono di rifiuti (art. 255, co. 1 e 256 comma 1 d.lgs. n. 152/2006) e sullo smaltimento illecito tramite combustione (art. 256, co. 1 d.lgs. n. 152/2006).

Una eccezione alla applicazione della norma in esame è rappresentata dai “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali: in tal caso all'autore della relativa combustione si applicheranno le più mite sanzioni dell’art. 255 o 256 d.lgs. n. 152/2006 (art. 256-bis, co. 6).
Nulla invece viene indicato sulla spinosa questione dei residui vegetali di campi, boschi o altre aree verdi oggetto di attività agro-silvo-pastorale.
Essendo la legge di recente pubblicazione aspetto una circolazione esplicativa o un'interpretazione da parte del ministero per politiche agricole e forestali o dal Ministero dell'Ambiente.
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Lucullo II
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« Risposta #1 il: Febbraio 12, 2014, 19:16:08 »

Ci vorrebbe un pari reato per quei comuni che non raccolgono l'immondizia. Sono loro in fondo che istigano i cittadini a comportamenti neroniani
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