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Autore Topic: Ripetitore H3G per telefonia mobile  (Letto 104350 volte)
ciocchetto
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« Risposta #105 il: Settembre 12, 2012, 16:30:27 »

Segnalo un altro link molto interessante. E anche un altro documento che affronta anche i temi paesaggistici. Lascio però il compito di interpretarli a chi è più esperto di me in codici e cavilli.
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« Risposta #106 il: Settembre 12, 2012, 20:33:56 »

si, sono cavi del tutto diversi, ma un'idea per camuffarlo mi pare questa 


* 523211_492277384116180_1465161261_n.jpg (57.29 KB, 960x545 - visto 570 volte.)
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« Risposta #107 il: Settembre 12, 2012, 20:42:44 »

si, sono cavi del tutto diversi, ma un'idea per camuffarlo mi pare questa 


Dei geni! 

i pazzi che lo hanno ideato sono quelli di designdepot... buona lettura 

 
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A proposito di mancanza di informazioni: [omissis] quello col "nick" strano ha detto che è tipico in comune che i portici rimangano liberi [cit.].
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« Risposta #108 il: Settembre 12, 2012, 21:57:35 »

L'affermazione contenuta nella sentenza del TAR Palermo, secondo cui

per l’installazione degli impianti di telefonia mobile non occorre la concessione edilizia

va raccordata con una predente pronuncia della medesima Sezione II, del 9 maggio 2006, n.1010, nella quale si esaminava la dibattuta questione dei poteri comunali in materia di installazione delle stazioni radio base e in cui si concludeva che "gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie, in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura".

[/color][/color]
Mi pare un tipico esempio di definire un cosa descrivendo gli elementi di  un'altra categoria dicendo che non li ha, omettendo di dire le caratteristiche che invece ha e per le quali differisce dall'altra. Che non si tratti di opera edilizia mi pare evidente, ma se il legislatore, per favorire le imprese, ha voluto prevedere un procedimento unico concessorio...
Interessante invece la assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria, a sottolineare che ormai senza cellulare nessuno penserebbe di poter stare. Prendiamone atto
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« Risposta #109 il: Settembre 13, 2012, 09:23:18 »

Evidentemente, di tutte le riunioni che sono state fatte, tu hai partecipato all'unica alla quale io sono mancata!

E dove è che si organizza la "setta"? 
Ho partecipato all'unica di cui ho avuto notizia dopo la costituzione del comitato... se ci sono state altre, potrebbe essermi sfuggito l'avviso.

Ho appreso (questa mattina) che ieri sera c'è stata un'altra riunione della setta segreta...

è stata interessante?
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A proposito di mancanza di informazioni: [omissis] quello col "nick" strano ha detto che è tipico in comune che i portici rimangano liberi [cit.].
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« Risposta #110 il: Settembre 13, 2012, 10:38:16 »

Premetto che sarò un po' lungo, mi scuso in anticipo, ma l'importanza dell'argomento e sopratutto la notevole difficoltà nel districarmi in una materia per me nuova, mi richiede un po' di spazio. Ringrazio già da ora chi avrà la pazienza di arrivare fino alla fine.

Cerco di riassumere le posizioni da me tenute e le evoluzioni delle stesse sulla base di un confronto con funzionari pubblici e amici "virtuali" di forum specializzati sul tema.

Il TAR ed il CDS sono abbastanza chiari in merito al fatto che non occorre, in via generale, una concessione edilizia (adesso Permesso di Costruire) per realizzare un traliccio.
Riporto per completezza alcune enunciazioni di sentenze in merito a questo tema (gentilmente fornite da due miei amici “telematici”)

Citazione
Corte Costituzionale, la disciplina del D.Lgs 259/2003 conforme a criteri rilevanti anche sul piano comunitario di semplificazione amministrativa, prevede la confluenza in un solo procedimento (assorbimento) di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni senza che sia cancellata la valutazione dell’incidenza delle installazioni stesse sotto il profilo urbanistico-edilizio, e senza esclusione delle conseguenze penali, connesse ad ipotesi di abusivismo ex art. 44 D.P.R. n. 380/2001 (cfr. in tal senso Corte Costituzionale 28.3.2006, sent. n. 259; Corte Cost. 18.5.2006, ord. n. 203; Cassazione Penale, sez. III, n. 12318 del 23 marzo 2007, Cassazione Penale, sez. III, n. 32527 del 1 settembre 2010).

Citazione
“L’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, va risolto nel senso che il procedimento autorizzatorio previsto dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche è da ritenere unico, contenendo ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell’intervento, di cui al Testo Unico dell’edilizia>>.
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; - Cons. Stato, Sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5673 – Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2008, n. 4744; - Cons. Stato sez. VI, 10 marzo 2009, n. 1421, - Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2055; Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 98).

Alla luce di queste pronunce appare evidente che:
1)   Deve in ogni caso essere esperita la procedura di controllo delle norme urbanistico, edilizie, paesaggistiche ed ambientali
2)   Che il traliccio, oltre a sottostare alla norma specifica (D. LGs. 259/03) deve rispettare tutte le altre norme in materia (il D.LGS. 259/03 assorbe ma non si sostituisce alle altre leggi)
3) L’art. 3 c. 1 punto e.4) (l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;) non è stato abrogato da nessuna norma successiva. Pertanto appare aleatorio in fatto di classificare il traliccio in uno specifico procedimento edilizio anche se le interpretazioni date dall’autorità giurisdizionali amministrativi, di fatto, indicano come tale norma sia stata “assorbita” dal D. Lgs. 259/03. Rectius: appare evidente che il traliccio è una nuova costruzione a tutti gli effetti ma questi deve essere autorizzato solamente sulla base dell’art. 87 D. Lgs 259/03.


L’indicazione riportata dall’art. 87 c. 3 d.lgs 259/03 assimila il traliccio ad opere di urbanizzazioni primaria
Citazione
“ Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
(in merito al Contributo per il rilascio del permesso di costruire)
Citazione
pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

Da questo enunciato risulta un evidente supporto alla tesi secondo la quale tali opere sia soggette alla normativa edilizia (fatto avvalorato anche dalla presenza nella documentazione consegnata dal richiedente al comune ex art. 93 del DPR 38/0/01 –VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE)
Concludendo: Il traliccio non richiede il permesso di costruire, ma, in ogni caso, appare evidente che il rispetto della normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale costituiscono presupposto al fine di ottenere il Nulla osta alla realizzazione.

Le mie iniziali deduzioni fondate sul fatto che ci sia incompatibilità tra il procedimento edilizio effettuato dal comune e quello da me prospettato sono difficili da sostenere in giudizio seppure non prive di fondamento (rectius una volta dato l’assenso è sempre difficile toglierlo se non con evidenti presupposti, nulla vietava però il fatto che sulla base dell’ipotesi da me indicate si poteva intervenire prima della formazione del silenzio-assenso).
I punti salienti delle mie contestazioni sono
1)   Le amministrazioni comunali succedetesi dall’anno di approvazione fino ad oggi si sono dimenticati di individuare nel PRG i luoghi dove collocare i pali e di fatto questo consente l’installazione su tutto il territorio comunale
2)   Il regolamento edilizio prevede la presenza di un permesso di costruire mentre la legge specifica prevede una richiesta di autorizzazione. (Purtroppo  La Corte Costituzionale con sentenza 129/2006 ha cassato la L.R. Lombardia che prevedeva il doppio titolo abilitativo (Cit. amico telematico):
"
Citazione
... L'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 costituisce attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del 2002, che in materia di telecomunicazioni prescrive, al numero 3, la «previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture», e al numero 4 la «riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili».
il combinato disposto tra questa pronuncia e quella del Consiglio di Stato avvolora ancora di più la tesi che il permesso di costruire non sia necessario seppure indicato con una legge o regolamento successivi (sezione VI, sentenza n. 4159 del 2005), nella quale si indica che le
Citazione
«esigenze di tempestività e contenimento dei termini resterebbero vanificate se il nuovo procedimento venisse ad abbinarsi e non a sostituirsi a quello previsto in materia edilizia».
Citazione
"...Da quanto detto si deduce che la previsione di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli da effettuarsi a cura dello stesso ente locale nell'ambito del procedimento unificato, costituisce un inutile appesantimento dell'iter autorizzatorio per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, in contrasto con le esigenze di tempestività e di contenimento dei termini, da ritenersi, con riferimento a questo tipo di costruzioni, principi fondamentali di governo del territorio. Da ciò consegue l'illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
3)   Il procedimento amministrativo si è perfezionato mediante un silenzio assenso e quindi è stata fatta una specifica valutazione urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale?

Concludo dicendo da subito: chi vi dirrà "avevo ragione io" pecca di arroganza.
Sinceramente mi ci è voluto circa 10 giorni di lavoro continuo per poter districarmi in una materia vasta, lacunosa e in molti casi contradditoria.
Come detto anche dall'Avvocato Bandiera la materia è molto molto molto difficile (per altro per me ancora di più visto che non sono un legale e non ho dimestichezza).

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« Risposta #111 il: Settembre 13, 2012, 13:48:31 »

Sbrigatevi, questa è una notizia di oggi.
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« Risposta #112 il: Settembre 13, 2012, 15:15:52 »

Per chiudere quanto sopra detto le perplessità rimangono le seguenti :

1) il traliccio doveva essere sottoposto alla valutazione di screening per quanto attiene la valutazione di incidenza (ex. art. 6 DPR 357/97) in quanto, seppure esterno ai siti SIC Lago di Bolsena e ZPS Lago di Bolsena Isole Martana e Isola bisentina, si presenta come un intervento di possibile danno a possibili danni per quanto concerne lo svernamento, riproduzione e migrazione di uccelli e altri animali?

In particolare tale richiesta è supportata da:
Giurisprudenza della Corte di Lussemburgo ( assoggettamento alla procedura di valutazione d’incidenza di piani e progetti realizzati all’esterno dei siti di Rete Natura 2000) sentenza 10 gennaio 2006 causa C-98/03 (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Flora e fauna selvatiche - Valutazione dell’incidenza di taluni progetti sul sito protetto - Tutela delle specie):
Citazione
“La Commissione contesta alla Repubblica federale di Germania la trasposizione incompleta nel suo diritto nazionale dell’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva nei limiti in cui la definizione di «progetto» è applicabile ai progetti realizzati all’esterno delle ZSC è troppo restrittiva ed esclude dall’obbligo di valutazione dell’incidenza taluni interventi ed altre attività potenzialmente nocivi per i siti protetti.

Citato da:  Fonte NG
Sul punto la Corte ha gia dichiarato che l’obbligo di un’opportuna valutazione dell’impatto di un piano o di un progetto è subordinato alla condizione che sussista una probabilità o un rischio che esso incida significativamente sul sito interessato. Orbene, tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste poiché non si può escludere, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetto incida significativamente sul sito interessato (v. sentenza 20 ottobre 2005, causa C 6/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I 9017, punto 54).

Ai fini della valutazione di incidenza, l’ art. 5 del d.P.R. 357/97 non pone alcun limite in ordine alla necessità che l’intervento sia inscritto nel sito tutelato, potendo essere invece semplicemente destinato ad un’area relativamente prossima. D’altro canto, la richiesta di uno studio d’incidenza ha, per l’appunto, la finalità di stabilire se l’intervento abbia in concreto un effetto significativo, ed eventualmente quale: non se ne presuppone invece ex ante l’esistenza. T.A.R. VENETO, Sez. III - 18 dicembre 2007, n. 4027.

2) la vicinanza (anche se l'intervento non ricade all'interno di aree vincolate) presuppone che debba essere esperito l'Iter di cui all'art. 152 D. Lgs. 42/04?
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« Risposta #113 il: Settembre 13, 2012, 15:39:16 »

2) la vicinanza (anche se l'intervento non ricade all'interno di aree vincolate) presuppone che debba essere esperito l'Iter di cui all'art. 152 D. Lgs. 42/04?

Ecco il testo:

Citato da: Art. 152 D. Lgs. 42/04 agg. 13/09/2012
Nel  caso  di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista  delle  aree  indicate  alle  lettere c) e d) del comma 1 dell' articolo  136  ovvero  in  prossimita'  degli  immobili indicati alle lettere   a)   e   b)   del   comma   1  dello  stesso  articolo,  ((l'amministrazione  competente,  su  parere  vincolante,  salvo quanto previsto  dall'articolo  146,  comma  5,  del  soprintendente,  o  il Ministero,  tenuto conto della funzione )) economica delle opere gia' realizzate  o  da  realizzare,  ((hanno))  facolta' di prescrivere le distanze,  le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee.

L'amministrazione competente, in questo caso, è il Comune.
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« Risposta #114 il: Settembre 13, 2012, 17:55:12 »

Per me la notizia postata da Ciocchetto è positiva, si favorisce lo sviluppo, se usiamo tutte queste cose tecnologiche, non possiamo spaventarci se i gestori cercano di migliorarle, farei obiezioni solo per motivi paesaggistici, ma come abbiamo visto, c'è modo di camuffarle
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« Risposta #115 il: Settembre 13, 2012, 21:07:39 »

Per me no. Il Passera, malgrado il nome, mi piace semore meno. Sempre meno democrazia, sempre meno controlli
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« Risposta #116 il: Settembre 14, 2012, 06:27:59 »

vabbè, Passera neanche a me piace...e nessuno di questo governo...mi riferivo solo a queste novità, che certo non bastano per farmi pensare che sia un governo decente :-).
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« Risposta #117 il: Settembre 14, 2012, 08:45:12 »

Sono novità che imbarbariscono un paese, che creano sviluppo solo per lobby che hanno già tanti privilegi, non certo per il piccolo allevatore che volesse ampliare la propria stalla (quanto deve produrre a lui glielo impone l'Europa e, se supera, multe)
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luigi
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« Risposta #118 il: Settembre 14, 2012, 15:09:44 »

Contraddizioni:

DDL SUL CONSUMO DI SUOLO

In Italia ogni giorno si cementificano 100 ettari di superficie libera. Dal 1956 al 2012 il territorio nazionale edificato è aumentato del 166%. La perdita di superficie agricola - e la conseguente riduzione della produzione - impedisce al Paese di soddisfare completamente il fabbisogno alimentare nazionale e aumenta la dipendenza dall'estero.
Il provvedimento mira anzitutto a garantire l'equilibrio tra i terreni agricoli e le zone edificate o edificabili, ponendo un limite massimo al consumo di suolo e stimolando il riutilizzo delle zone già urbanizzate. Ha inoltre l'obiettivo di promuovere l'attività agricola che si svolge (o si potrebbe) svolgere su di essi, contribuendo alla salvaguardia del territorio. Il mantenimento dell'attività agricola infatti consente di poter gestire il territorio e contribuisce a diminuire il rischio di dissesti idrogeologici.

Di seguito, in sintesi, i punti principali del provvedimento:

1. Vengono identificati come "terreni agricoli" tutti quelli che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola;
2. Si introduce un meccanismo di identificazione, a livello nazionale, dell'estensione massima di terreni agricoli edificabili (ossia di quei terreni la cui destinazione d'uso può essere modificata dagli strumenti urbanistici). Lo scopo è quello di garantire uno sviluppo equilibrato dell'assetto territoriale e una ripartizione calibrata tra zone suscettibili di utilizzazione agricola e zone edificate;
3. Si prevede il divieto di cambiare la destinazione d'uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuto di Stato o di aiuti comunitari. Nell'ottica di disincentivare il dissennato consumo di suolo, l'intervento mira a evitare che i terreni che hanno usufruito di misure a sostegno dell'attività agricola subiscano un mutamento di destinazione e siano investiti dal processo di urbanizzazione;
4. Viene incentivato il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l'attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti.
5. Si istituisce un registro presso il Ministero delle politiche agricole al fine di identificare i Comuni interessati, i cui strumenti urbanistici adottati non prevedono l'ampliamento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite determinato dalle Regioni, che possono chiedere di essere inseriti.
6. Si abroga la norma che consente che i contributi di costruzione siano parzialmente distolti dalla loro naturale finalità - consistente nel concorrere alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria - e siano destinati alla copertura delle spese correnti da parte dell'Ente locale.
7. Si abroga inoltre la norma che prevede che una percentuale dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico in materia edilizia sia utilizzata per il finanziamento delle spese correnti dell'ente locale. Il fine è quello di disincentivare l'attività edificatoria sul territorio.
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« Risposta #119 il: Settembre 21, 2012, 12:50:21 »

Si è più svolta la riunione di Martedì 18 Settembre in sala conferenze? ci sono stati sviluppi?
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