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... e dopo la provincia di Viterbo addio anche al Comune di Valentano? By: luigi

Dalla lettura della legge n. 135 del 2012, della L. 122/2010, della L. 148/2011 sembrerebbe che i Comuni ricadenti nelle Comunità Montane debbano formare una Unione di Comune (anche se di fatto già lo sono.)
Vediamo il percorso di questo ragionamento alquanto tortuoso (come del resto avviene sempre in Italia)

La particolarità della norma è quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, che sostituisce l'art. 32 Testo Unico Enti Locali (TUEL)

Citazione
L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani
Quindi darà la Regione Lazio a stabilire  (L 122/2010 art. 14 c. 30)
Citazione
la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa

Seguendo il ragionamento la L. 148/2011 indica che il Comune adotta con una Delibera di Consiglio Comunale, una proposta di aggregazione che deve essere ratificata e resa operativa dalla Regione entro il 31/12/2013

A questo punto vediamo il nuovo articolo 32 (così come modificato dal legge n. 135 del 2012) del TUEL che regola l'Unione dei Comuni che a questo punto diventerà obbligatoria entro il 31/12/2013 come indicato ex multis di quanto sopra esposto.

Citazione
1. L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singolicomuni.

3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per icomuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.

4. L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione.

5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comunipartecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.

6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell’interno per le finalità di cui all’articolo 6, commi 5 e 6.


Concludendo: le funzioni del comune andranno a sparire! Addio Comune di Valentano?

P.S. Ringrazio l'amico Lucio per il supporto per la scrittura di questo post.


Re: ... e dopo la provincia di Viterbo addio anche al Comune di Valentano? By: pippa

se c'è qualcosa da mantene pel ruolo che ricopre a livello territoriale ade proprio el commune...... e ste politiche ncompetente che fanno sfasceno tutto
Re: ... e dopo la provincia di Viterbo addio anche al Comune di Valentano? By: Lucullo II

Nn se ne farà nulla, neppure delle inutili provincie, almeno per i prossimi 10 anni. Vedremo se ho ragione
Re: ... e dopo la provincia di Viterbo addio anche al Comune di Valentano? By: luigi

Caro Lucullo lo temo anche io... purtroppo

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