Con il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, in vigore dal 25 giugno, si risolve il problema della bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali che ha creato tanti problemi nella passata stagione.
Il comma 8 dell’articolo 14 del decreto legge modifica l’articolo 256-bis del decreto legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, prevedendo che
Tali disposizioni “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.”I Sindaci per rendere operativa tale misura devono emanare specifiche ordinanze.http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg