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Autore Topic: Istituzione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”  (Letto 2659 volte)
civico66
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« il: Febbraio 19, 2012, 11:25:47 »

OGGETTO: Istituzione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal
Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G.U. 27
dicembre 2010) ed incentivo per la loro assunzione.
SOMMARIO: E’ stata istituita presso l’INPS la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui
possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile. La
banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle
imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo
indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.
Premessa
L’articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - così come modificato da ultimo dalla
legge 23 dicembre 2009 n. 191 - ha istituito, presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.
A valere sulla complessiva dotazione del Fondo citato, il Ministro della Gioventù - con Decreto del 19
novembre 2010, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2010, n. 301 (allegato n. 1) – ha stanziato l’importo di
€ 51.000.000, per la realizzazione di interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a
trentacinque anni e con figli minori.
Il decreto prevede la creazione di una banca dati che raccolga i nominativi dei giovani genitori; la banca
dati è alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati ed è finalizzata a consentire l’erogazione di
un incentivo di €5.000 infavore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad
assumere - con un contratto a tempo indeterminato, anche parziale - le persone iscritte alla banca dati
stessa.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto, il 30 maggio 2011 il Dipartimento della Gioventù
ha stipulato con l’Istituto nazionale della previdenza sociale una Convenzione finalizzata alla gestione della
banca dati e dell’incentivo all’assunzione (allegato n. 2).
Si illustrano di seguito le istruzioni per l’iscrizione nella banca dati e per il godimento dell’incentivo
all’assunzione delle persone ad essa iscritte; le istruzioni sono state redatte in conformità della normativa
citata, della Convenzione del 30 maggio 2011 e della nota del 24 giugno 2011, con cui il Dipartimento della
Gioventù ha espresso all’Istituto i criteri interpretativi in ordine alle modalità di attuazione del decreto del
19 novembre 2010.
I soggetti aventi diritto potranno iscriversi alla banca dati a decorrere dalla data di pubblicazione di apposito
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
1. Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori
1.1 Requisiti per l’iscrizione alla Banca dati
Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda,
congiuntamente i seguenti requisiti:
a. età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo
anno di età);
b. essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;
c. essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
- lavoro subordinato a tempo determinato
- lavoro in somministrazione
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- contratto di inserimento
- collaborazione a progetto o occasionale
- lavoro accessorio
- collaborazione coordinata e continuativa.
In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una
persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione
dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di €5.000, incaso di assunzione con un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.
I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella
banca dati; le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto già iscritto sono le seguenti:
1. compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;
2. raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;
3. cessazione dell’affidamento del minore;
4. assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).
In caso di superamento del limite d’età del soggetto iscritto o dei minori (punti 1 e 2) ovvero di assunzione
a tempo indeterminato (punto 4) si verifica la cancellazione automatica dalla banca dati; invece, in caso di
cessazione dell’affidamento (punto 3), grava sull’interessato l’obbligo di procedere alla cancellazione.
Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in
cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.
1.2 Procedimento di iscrizione alla Banca dati
L’iscrizione alla banca dati si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet
dell’INPS www.inps.it, seguendo il seguente percorso:
“al servizio del cittadino” > “autenticazione con PIN” > “fascicolo previdenziale del cittadino” >
“comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”.
Selezionando l’ultima voce apparirà il modulo – da compilarsi on line – per redigere la domanda di
iscrizione.
Per autenticarsi è necessario disporre del Codice di identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato
dall’Istituto; se l’utente non è già in possesso del PIN, potrà richiederlo all’Istituto seguendo le indicazioni
disponibili presso il sito www.inps.it o contattando il numero verde 803.164; mediante lo stesso PIN
l’utente potrà iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori e fruire degli altri principali servizi telematici
offerti dall’Istituto al cittadino.
L’accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù
www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.
All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato
di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”)
dell’iscrizione; l’attestato indica la data di scadenza dell’iscrizione, collegata al venir meno di uno dei
requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei
minori) previsti per l’erogazione del beneficio.
Il Codice identificativo univoco (CIU), rilasciato al termine della procedura di iscrizione alla banca dati,
consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali
variazioni incidenti sulla scadenza di validità (es: nascita nuovo figlio) ovvero allo scopo di cancellare
l’iscrizione.
Si allega alla presente circolare un manuale che illustra nel dettaglio le modalità di iscrizione alla banca dati
e le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente all’iscrizione (allegato n. 3).
2. Incentivo per l’assunzione dei soggetti iscritti nella Banca dati giovani
genitori
2.1. Datori di lavoro beneficiari
Come si è detto, la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori è finalizzata a consentire l’erogazione di
un incentivo di €5.000, incaso di assunzione dei soggetti iscritti.
L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative.
Con riferimento alle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori,
purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche
parziale.
Sono esclusi dall’incentivo gli enti pubblici – economici e non economici - nonché i datori di lavoro non
qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano invece nell’ambito dei beneficiari le
imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.
Sono ammessi all’incentivo anche le imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo
o ha svolto uno dei rapporti di lavoro indicati al punto c) del paragrafo 1.1.
2.2 Assunzioni per le quali è riconosciuto l’incentivo
L’incentivo spetta per l’ assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a
tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato.
2.3 Condizioni per l’ammissione all’incentivo
Per godere dell’incentivo è necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla “Banca
dati per l’occupazione dei giovani genitori”.
Le imprese e le cooperative interessate possono verificare direttamente se una persona è iscritta alla banca
dati; a tale scopo l’applicazione per l’invio on line della richiesta di incentivo (di seguito illustrata) è stata
opportunamente adattata per consentire - prima e a prescindere dall’eventuale assunzione - la semplice
consultazione della banca dati, mediante il codice fiscale del lavoratore.
Per poter usufruire del beneficio devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni.
L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili.
Il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia
finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati
Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi
aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia
finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in
riduzione di orario.
Il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima
impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
Il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati.
Il beneficio può essere goduto nei limiti dello stanziamento previsto da decreto del ministro della gioventù
del 19 novembre 2010 (al netto degli oneri di gestione determinati ai sensi della convenzione Dipartimento
della Gioventù – INPS). Al raggiungimento della percentuale di utilizzo, da parte dei datori di lavoro, pari
all’80% delle risorse disponibili, l’Inps sospenderà le nuove iscrizioni dei lavoratori e, all’approssimarsi del
loro esaurimento, interromperà definitivamente il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro, dandone
pronta informazione mediante i mezzi di comunicazione più opportuni.
Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.
2.4 La richiesta e l’autorizzazione dell’incentivo
Dopo aver effettuato l’assunzione di una persona iscritta nella Banca dati per l’occupazione dei giovani
genitori, il datore di lavoro o il suo rappresentante - espressamente delegato, conformemente a quanto
previsto dalla circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011 - devono richiedere il relativo beneficio economico
avvalendosi del modulo telematico messo a disposizione all’interno di una nuova funzionalità del Cassetto
previdenziale Aziende, denominata “Istanze on-line”, presso il sito internet www.inps.it.
Entro il giorno successivo all’invio, l’Inps, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati in ordine
all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore
di lavoro, attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione
corrispondente all’incentivo richiesto.
Nella sezione “istanze on-line” del Cassetto previdenziale aziendale sarà reso disponibile l’esito della
richiesta.
Si allega alla presente circolare un manuale che illustra nel dettaglio le modalità di verifica preventiva
dell’iscrizione di un determinato soggetto alla banca dati, le modalità di invio del modulo telematico di
richiesta dell’incentivo, e le operazioni che possono essere effettuate successivamente all’istanza di
ammissione al beneficio (allegato n. 4).
2.5 La fruizione dell’incentivo mediante flusso Uniemens
La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens.
L’incentivo dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento della misura di €5.000, inquote mensili
non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del
rapporto di lavoro.
Con successivo messaggio verranno resi noti il Codice autorizzazione che identifica il beneficio e le sue
modalità di esposizione nel flusso Uniemens; verranno altresì illustrate le corrispondenti istruzioni
contabili.
3. Controlli
L’INPS provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto del 19 novembre2010 incapo
ai soggetti iscritti alla banca dati ed ai datori di lavoro beneficiari dell’incentivo, anche tramite controllo a
campione della veridicità della documentazione presentata.
L’Istituto provvede altresì ad effettuare, in nome e per conto del Dipartimento della Gioventù, eventuali
azioni di recupero di somme indebitamente percepite da parte di non aventi diritto.
4. Decorrenza delle misure contenute nel Decreto
Le misure contenute nel Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 decorrono dalla data
di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura dell’INPS; solo
da questa data è possibile iscriversi alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” e,
conseguentemente, effettuare assunzioni che consentano il riconoscimento dell’incentivo.
Il Direttore Generale
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